Il beneficio economico è finalizzato ad un sostegno alle difficoltà del cittadino per un periodo temporaneo e non continuativo.
Sono ammessi i seguenti interventi:
- contributo economico ordinario: erogato limitatamente al tempo in cui permane lo stato di bisogno e finalizzato a garantire il minimo soddisfacimento dei bisogni primari, ricercando contestualmente, ove possibile, altre forme di intervento atte a rimuovere la situazione di disagio. In linea generale il contributo non potrà essere erogato per quegli interventi per i quali lo Stato, la Regione o altri Enti corrispondano altre forme di agevolazione;
- contributo economico straordinario: erogato per situazioni eccezionali e straordinarie, atto a risolvere problematiche contingenti.
- corresponsione di titoli: riconosciuto in forma di buoni spesa, di assegnazione di materiali e di strumenti, di concessione in uso temporaneo gratuito o oneroso di materiali o beni da utilizzarsi in base agli accordi presi con il servizio sociale;
- esenzioni da tariffe o tributi gestiti dall’Amministrazione Comunale: consistente nella riduzione di costi, rette o oneri per usufruire di servizi.
prestito: consistente in una anticipazione economica recuperabile in base ad uno specifico e formale impegno del beneficiario, erogato a coloro che sono in attesa di trattamenti pensionistici o assistenziali o coloro che debbano sostenere spese onerose e improrogabili debitamente documentate.